Atto n. 4-05584
Pubblicato il 8 giugno 2021, nella seduta n. 333
TOTARO – Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
in data 20 aprile 2021 gli organi di stampa diffondevano la notizia degli arresti di Vincenzo Paolo Bendinelli, sedicente maestro spirituale del centro olistico “Anidra”, e del dottor Paolo Oneda, medico chirurgo bresciano, accusati di omicidio con dolo eventuale a seguito del decesso, dopo due anni di agonia, di Roberta Repetto, una giovane donna frequentatrice del centro;
Roberta Repetto, secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dal generale Alberto Tersigni e dal maggiore Francesco Filippo, era affetta da melanoma e sarebbe stata “curata” dai menzionati soggetti con tisane zuccherate e bagni purificatori nel fiume e infine trattata chirurgicamente, su un tavolo da cucina della struttura, senza previe indagini diagnostiche, senza anestesia e uso di altri farmaci eventualmente necessari e asserendo che non occorresse alcun esame istologico;
nel 2019, sempre secondo quanto riportato dagli organi di informazione, era stato attivato un altro filone d’indagine sul centro Anidra, nel quale i medesimi Oneda e Bendinelli risultano indagati in concorso per violenza sessuale e circonvenzione di incapaci, unitamente alla compagna di Oneda, Paola Dora, psicologa e vicepresidente del centro;
a seguito dei nuovi fatti il dottor Oneda veniva sospeso dall’ordine dei medici di Brescia, mentre, per quanto di conoscenza, non risulta che l’ordine degli psicologi abbia assunto provvedimenti disciplinari nei confronti della dottoressa Dora, così come, sempre per quanto noto all’interrogante, non risultano altresì sospese le attività del centro;
in data 13 maggio il Tribunale del riesame di Genova ha accolto la richiesta dei legali del chirurgo operativo presso l’ospedale di Manerbio per la misura alternativa. Tuttavia i giudici nelle motivazioni hanno sottolineato come Oneda fosse “perfettamente a conoscenza delle possibili conseguenze derivanti da un nevo sanguinante, asportato in maniera irrituale. Infatti, Oneda, nonostante tale consapevolezza, dolosamente, ha effettuato l’intervento senza rispettare alcun tipo di protocollo sanitario”. Lo stesso, aveva “l’obbligo giuridico di informare correttamente la paziente delle possibili conseguenze derivanti dall’asportazione del nevo. Doveva non effettuare l’intervento ben sapendo che in tal modo avrebbe pregiudicato a Roberta la possibilità di fare una diagnosi che le avrebbe potuto salvare la vita. Tale condotta omissiva protrattasi nel tempo è stata sorretta da un dolo vieppiù intenso e non solo eventuale. La condotta tenuta dal medico è quanto di più distante possibile vi possa essere da quella che un medico avrebbe dovuto tenere in una situazione quale quella in cui si trovava Roberta”;
osservato che quella descritta appare come l’ennesima drammatica vicenda scaturita da un sottobosco di guaritori, asseriti guru o maestri spirituali operanti singolarmente o a capo di contesti gruppali a verosimile dinamica manipolativa,
si chiede di sapere:
se non si ritenga necessario, per quanto di competenza, assumere tempestive informazioni sul centro “Anidra”;
quali misure in tema di politiche informativo-preventive sul fenomeno delle pseudoscienze, delle pseudo-cure, delle pseudo-terapie e delle cosiddette derive settarie siano state assunte;
se non si ritenga necessario e urgente istituire una missione di vigilanza e contrasto a detti fenomeni, analoga alla missione interministeriale francese MIVILUDES, in fattiva collaborazione con l’ordine nazionale dei medici e l’ordine nazionale degli psicologi, nonché con quello dei giornalisti, anche a fronte della pervasiva e perniciosa diffusione, sui social network e a mezzo stampa, di teorie pseudoscientifiche ovvero di disinformazione e misinformazione sanitaria;
se, rilevato il vuoto normativo in materia di condizionamenti psichici invasivi finalizzati all’abuso e osservata l’insostenibilità della repressione dei fenomeni di manipolazione psicologica mediante il ricorso alle norme penali esistenti, non si ritenga necessario, ai fini della concreta tutela dell’integrità psicofisica degli individui, pervenire alla definizione di un’apposita norma.
FONTE: SENATO DELLA REPUBBLICA
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1299355

Un pensiero su “Interrogazione parlamentare sul caso Anidra. Atto n° 4-05584”