PER FARE CHIAREZZA SU UN CASO DI DEPROGRAMMAZIONE IN ITALIA

Recentemente AGENZIA RADICALE, supplemento telematico quotidiano di Quaderni radicali,  pubblicava a firma di Camillo Maffia, alcuni stralci dell’interrogazione presentata dai senatori Perduca e Poretti, http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=682807, rilevando al riguardo quanto segue: “neanche le altre associazioni che compongono il Forum Anti-sette sono state esenti da polemiche. L’ARIS fu fondata da Ennio Malatesta, il quale assurse all’onore delle cronache nel 1988 dichiarando di voler aiutare i genitori a “deprogrammare i giovani figli caduti nelle mani delle sette”. La prima interrogazione parlamentare sull’operato dell’ARIS è del 1989, in cui si domanda, fra l’altro, “se  non  si  ravvisino  nell’ARIS gli estremi  di un’associazione  anticostituzionale  ed  insidiosa  per  le  libertà  personali, posto  che  il suo presidente  Ennio Malatesta  risulta  indiziato  di  sequestro  di  persona  (rapimento  Pesce,  Procura  della  Repubblica  di Brescia)  e  si  è  anche pubblicamente  espresso  a  favore  della  cosiddetta  “de-programmazione”,  nonché  del de-programmatore  Martin Fayers, ricercato da  Scotland  Yard  e recentemente  arrestato dalla  polizia svizzera  per  sequestro  di  persona”.

Il “Forum delle associazioni italiane di informazione, ricerca e contrasto dei movimenti settari nocivi e dei culti abusanti”, (erroneamente definito Forum anti-sette), cui aderiscono le associazioni onlus ARIS TOSCANA, ARIS VENETO, CESAP, FAVIS e GIU’ LE MANI DAI BAMBINI (del sig. Aldo Verdecchia), rispondeva con alcuni comunicati alle considerazione espresse dall’articolista, precisando che in merito ai fatti addebitati all’ARIS, le menzionate realtà associative ARIS TOSCANA e ARIS VENETO, all’epoca dei fatti (1988), non erano ancora costituite. Peraltro la stessa Associazione ARIS Italia fondata dal sig. Ennio Malatesta, e disciolta negli anni ’90, non ha mai aderito al Forum, costituitosi solo nel gennaio 2010.

 http://www.favis.org/favis2/images/stories/lettera_maffia

E’ doveroso tuttavia fare ulteriore chiarezza su una vicenda dai contorni ombrosi, quantomeno per coloro che dovessero basarsi unicamente su quanto riportato nell’articolo pubblicato da Agenzia Radicale e posto che ne potrebbero derivare interpretazioni soggettive e/o del tutto arbitrarie e strumentali.

Nel nostro ordinamento pochi sono stati i casi di “deprogrammazione” portati dinanzi all’autorità giudiziaria, uno dei quali, fu appunto quello trattato dal Tribunale di Brescia, GIP 1991, “Pesce e altri”, che concerneva il sequestro attuato dalla famiglia di una giovane proselita della Chiesa di Scientology, avvalendosi dell’aiuto di noti deprogrammatori stranieri e di volontari dell’associazione ARIS Italia, (con sede in Villasanta -MONZA), presieduta dal menzionato Malatesta.

I giudici, in sede istruttoria, assolsero tutti gli imputati in considerazione del fatto che essi avevano agito per salvaguardare la salute psichica e fisica della giovane, ovvero ritennero configurabili le scriminanti dello stato di necessità e della difesa legittima.

Prima della pronuncia dei giudici, vennero tuttavia presentate alcune interrogazioni in sede parlamentare nelle quali, tra l’altro, l’on. Staiti con argomentazione francamente contorta e capziosa, domandò addirittura ai Ministri dell’Interno e di Grazia e Giustizia, se non si ravvisasse,- in base a quanto riferito nel suo atto-, uno sconcertante collegamento di fatti e persone verso un comune disegno, ossia l’impiego di una tecnica volta a creare “ incidenti” tali da giustificare la richiesta di una legislazione penale speciale al fine di “proteggere l’integrità psichica”.

Si riportano di seguito i testi degli atti di sindacato ispettivo presentati dall’on. Staiti e dagli on. Mellini, Calderisi e Tessari.

 

X LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

RESOCONTO STENOGRAFICO 372.

INTERROGAZIONE presentata dall’ on. STAITI. – Ai Ministri dell’interno e di grazia e giustizia.

– Per sapere – premesso che:

la dottoressa ’ Guicla Mulliri, giudice istruttore di Milano all’epoca dei fatti, ha condotto nei confronti della Chiesa di Scientology e delle sue organizzazioni sociali, denominati Centri Narconon per il recupero dei tossicodipendenti, una gigantesca inchiesta penale su scala nazionale, con massiccio impiego di uomini e mezzi; i retroscena di tale inchiesta non appaiono sempre chiari e sembra possano  avere punti ideologici di contatto con gli avvenimenti del processo per la strage alla stazione di Bologna, balzati recentemente alle cronache; se risulti rispondente al vero che la dottoressa Guicla Mulliri, nelle sue attività di giudice istruttore di Milano nell’inchiesta contro Scientology, tenesse informato tale Ennio Malatesta (presidente dell’ARIS – Associazione ricerca e informazione sulle sette, con sede in Villasanta-Monza, fondata allo scopo principale e dichiarato di contrastare la Chiesa di Scientology) sugli sviluppi delle indagini, rassicurandolo sul fatto che avrebbe operato al meglio per far condannare i membri della setta, come pubblicato sul Bollettino Informativo SPEAKING OUT D, vol. 1, n. 1 del gennaio 1989, edito dai CENTER FOR YOUTH AND ADULT DEVELOPEMENT, New York, Associazione che contrasta i nuovi movimenti religiosi negli USA; se risulti rispondente al vero che il predetto giudice istruttore abbia fornito all’ARIS documenti coperti da segreto istruttorio e riguardanti l’inchiesta su
Scientology, come evidenzia, tra le altre, l’intervista rilasciata ad ANTENNA TRE – rubrica notizie da Ennio Malatesta nell’estate 1988, quindi prima del rinvio a giudizio dei relativi imputati; se risulti per quali motivi il suddetto giudice istruttore si sia avvalso, durante  l’inchiesta su Scientology, come risulta ampliamente dagli atti, delle testimonianze di pregiudicati quali Cyril Vosper, John Atak, Martin Fayers, residenti in vari Paesi d’Europa, ed Ennio Malatesta; se non possa ravvisarsi un comportamento prevenuto e tendenzioso nelle affermazioni del predetto giudice istruttore secondo cui Scientology sarebbe una pseudoreligione, in clamoroso contrasto con le affermazioni di eminenti studiosi nazionali ed internazionali, nonché con riconoscimenti ufficiali di vari Stati e Atti Parlamentari – 41166- Camera dei Deputati LEGISLATURA –
DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989 mondo e di autorevoli sentenze, come quella della Corte Suprema dell’Australia; se non debba ritenersi eccessiva la chiusura ordinata dal predetto giudice istruttore di tutte le sedi italiane di Scientology, avvenuta il 4 dicembre 1986, posto che le stesse, in quanto Associazioni religiose, erano e sono costituzionalmente protette, considerato anche che le finalità di giustizia potevano essere egualmente raggiunte dato il sovrabbondante sequestro di oggetti e documenti ordinato e fatto eseguire dallo stesso giudice istruttore; se risulti rispondente al vero che la dottoressa Guicla Mulliri, durante l’inchiesta su Scientology, abbia presentato il Malatesta all’On. Luciano Violante, primo firmatario di un’interrogazione parlamentare contro Scientology, come riportato nel succitato Bollettino
(SPEAKING OUT ); se risulti rispondente al vero che la dottoressa Guicla Mulliri, con riferimento ai nuovi movimenti religiosi ed in particolare a
Scientology, abbia espresso anche pubblicamente posizioni che auspicano una legislazione penale particolarmente limitativa nei confronti di tali movimenti; se sia a conoscenza del fatto che anche l’onorevole Luciano Violante ha fatto simili e più esplicite affermazioni nel corso di una intervista-video avvenuta il 27 luglio 1989, vertente su Scientology, nel corso della quale ha tra l’altro affermato: “…Bisogna introdurre una nuova figura di reato per punire le organizzazioni che si dedicano a questo”, (con riferimento al reato di plagio), “… Credo che a Scientology debba essere fatto divieto di continuare ad esercitare le sue attività in Italia”, (questo viene auspicato anche nel caso in cui Scientology
venga assolta nel processo di Milano), “..secondo me è una setta (Scientology) che deve essere messa fuori legge , e in risposta alla domanda
dell’intervistatore che gli chiedeva <<In poche parole possiamo considerare questo un atto umanitario ?>>, affermava: “No, è un atto
politico non umanitario”; se risponde al vero che l’onorevole Luciano Violante abbia introdotto l’avvocato Nadia Alecci nel processo di Milano contro Scientology, cioè lo stesso avvocato che sarebbe stato introdotto dallo stesso parlamentare in passati processi che hanno suscitato pesanti interrogativi e clamore, come affermato nell’articolo di Repubblica dell’l 1 settembre 1984; se risponde al vero che I’ARIS abbia chiesto un cospicuo finanziamento all’onorevole Violante per costituire un collegio di avvocati nel processo di Milano contro Scientology, come si desume da una lettera della stessa ARIS all’onorevole Violante stesso; se non si ravvisino nell’ARIS gli estremi di un’associazione anticostituzionale ed insidiosa per le libertà personali, posto che il suo presidente Ennio Malatesta, risulta indiziato di sequestro di persona (rapimento Pesce, Procura della Repubblica di Brescia) e si è anche pubblicamente espresso a favore della cosiddetta “deprogrammazione”, nonché del deprogrammatore Martin Fayers, ricercato da Scotland Yard e recentemente arrestato dalla polizia svizzera per sequestro di persona; se sia a conoscenza
che l’avvocato Michele Del Re, già incaricato dal CNR per una ricerca a pagamento sulle “sette”, già membro della loggia massonica P2, già avvocato dell’ARIS ed attuale avvocato di parte civile contro Scientology ai processo di Milano, ha dichiarato la sua collaborazione con l’onorevole Luciano Violante in attività anti-nuovi movimenti religiosi (intervista televisiva del 28 luglio 1989), e la sua propensione a reintrodurre una norma penale simile al plagio, al pari di Ennio Malatesta che si esprime in forma ancor più esplicita sia in una lettera ai soci dell’ARIS del 21 ottobre 1988 e sia nell’intervista televisiva del 31 luglio 1989; se non si ravvisi da quanto sopra riportato uno sconcertante collegamento di fatti e persone verso un comune disegno, l’impiego di una tecnica volta a creare “ incidenti” che giustifichino la richiesta di una legislazione penale speciale al fine di <proteggere l’integrità psichica>; quali iniziative intendano adottare, nell’ambito dei loro poteri, per tutelare e garantire i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, così come consacrati nella Carta Costituzionale e nella Carta internazionale dei diritti dell’uomo

http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stenografici/sed0372/sed0372.pdf

 

X LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1990

INTERROGAZIONE presentata dagli on. MELLINI, CALDERISI e TESSARI

Ai Ministri dell’interno, di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni .

— Per conoscere:

quali ragguagli e quali valutazioni siano in grado di fornire in ordine all’attività di organizzazioni operanti in varie città e regioni aventi lo scopo di « sottrarre» a confessioni religiose cui aderiscono, definite senz’altro « sette », con metodi violenti che giungono fino al vero e proprio sequestro di persona, cittadini che esercitano il loro fondamentale diritto di scelta e di professione di un credo religioso, diritto che non cessa di essere tale per il carattere minoritario o per la particolarità dei contenuti o delle origini del culto stesso; se i ministri interrogati siano informati dell’attività dell’ARIS, che fa capo a tale Ennio Malatesta, che sarebbe un pregiudicato e che si vanta di utilizzare l’opera di specialisti per effettuare dei veri e propri rapimenti degli appartenenti a tali « culti emergenti » con il pretesto della loro « incapacità », che sarebbe dimostrata dalla « stravaganza » della confessione professata e dal « plagio » da essa esercitato . Tale associazione si avvale dell’opera di – tali Dino Micheletto e Giorgio Antonucci, implicati in procedimenti penali relativi a tali illecite attività, tra cui un procedimento per sequestro di persona avanti alla Procura di Brescia; se siano informati che a tale organizzazione ed all ‘analoga « Centro studi sui culti emergenti » che fa capo all’avvocato Michele Claudio Del Re viene sovente concesso ampio spazio televisivo dalla RAI, che ha anche prodotto un film di propaganda di tale attività dal significativo titolo « Plagio » con la regia di una aderente di questa organizzazione, Cinzia Turrini, mentre in una trasmissione della rivista televisiva «Uragano», dopo l’ampia pubblicizzazione di tali organizzazioni da parte dei conduttori Vigorelli e Cavallina, veniva fornito il numero telefonico dell’ARIS ad un genitore che aveva telefonato per aver consigli sul modo di sottrarre il figlio alla « setta » cui appartiene; se siamo in grado di fornire ragguagli circa l’attività in Italia di noti criminali stranieri, che sarebbero ingaggiati da siffatte organizzazioni, pur essendo inquisiti e ricercati in altri paesi per crimini commessi con analoghe finalità di «sottrazione» di persone appartenenti a confessioni minoritarie su commissione di congiunti, associazioni etc., quali Marti Faiers e Ted Patrik, l’opera del quale, disponibile al prezzo di alcuni milioni, sarebbe stata pubblicizzata nel corso di una delle trasmissioni della RAI di cui si è detto; quali siano stati i rapporti tra la dottoressa Mulliri, giudice istruttore di Milano, ed il dottor Malatesta, che avrebbe potuto usufruire di materiale raccolto da tale magistrato in una inchiesta giudiziaria malgrado il segreto istruttorio ; quali provvedimenti intendano adottare i ministri interrogati per assicurare piena libertà agli appartenenti a qualsiasi confessione religiosa, per impedire l’organizzazione e la propaganda di reati contro la libertà personale e contro l’onore e la reputazione di ogni persona e confessione religiosa, specie se commessa con mezzi di informazione pubblica. (3-02631 )

http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stenografici/sed0523/sed0523.pdf

Per fare definitiva chiarezza su questo caso di deprogrammazione, occorre in conclusione precisare che il presidente dell’Aris Italia, Ennio Malatesta, nonché gli altri imputati nel processo di Brescia, vennero tutti assolti dalle accuse di sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali dolose, in seguito a dettagliata perizia psichiatrica che portò l’accusa a chiedere l’assoluzione sulla base della motivazione che: “ …nel caso di specie possa prospettarsi qualcosa di più che la mera putatività circa la sussistenza di cause di giustificazione in capo agli indagati, potendosi in concreto riconoscere che Pesce Giovanni e le altre persone che con lui hanno collaborato, agirono effettivamente in stato di necessità e/o legittima difesa, alfine di salvaguardare l’integrità psichica e fisica”.

(Cfr. Profili penali dei condizionamenti psichici, pagg. 344-345, aut. Alessandro Usai, Giuffrè editore )

Testo a cura della FAVIS

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